TRASPARENZA PROCESSO PRODOTTI
II regolamento (CE) 28 gennaio 2002 n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre a istituire l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissare procedure nel campo della sicurezza alimentare, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.
Nello specifico, l'articolo 18 del citato regolamento introduce nel diritto alimentare europeo una prescrizione generale, la «rintracciabilità» di tutti gli alimenti e mangimi.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 tale prescrizione dovrà venire obbligatoriamente adempiuta - sull'intero territorio dell'Unione europea - da ogni operatore delle filiere alimentare e mangimistica. Le differenti interpretazioni dell'articolo 18 hanno generato incertezze tra gli interessati
Il sistema informatico di SALUMEN.IT, permette di tenere sempre sotto controllo l'intero processo produttivo di ogni lotto e risalire a tutte le metodologie di produzione, confezionamento e stagionatura.
Tutti i dati relativi al lotto di produzione, memorizzati su un Database, sono resi subito disponibili agli utenti finali che potranno visualizzare del prodotto prescelto tutta la "storia" produttiva.
Al fine di rendere questo processo non intuitivo ma palesato, nelle indicazioni è stato introdotto, anche l’indirizzo internet del Web di gestione. Vengono anche memorizzati i documenti relativi alle certificazioni sanitarie ed ai controlli di conformità.
Ne risula una tracciabilità completa e palese che riguarda non solo l'origine, ma anche la qualità, l'idoneità alimentare ed il rispetto dei disciplinari.
Viene quindi documentato ciò che il prodotto " E' ".
Sarà quindi il consumatore, in base ai propri gusti personali, a giudicare quanto piace.
DOCUMENTI DI TRACCIABILITA’
1° SCHEDA DI PRODUZIONE
Riassume tutti i dati relativi al lotto in oggetto ricavati dai documenti che accompagnano tutte le fasi di produzione e descritti di seguito .
2° DOCUMENTO DI TRASPORTO DELL’ALLEVAMENTO
Sono evidenziati : Allevamento , Acquirente , Trasportatore , luogo di destinazione ( macello o salumificio dotato di macello ), numero e peso dei suini .
3° DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI
Contiene : identificazione dei suini , dichiarazione su trattamenti o alimenti non concessi, destinazione , trasporto ( autorizzazione ), attestazioni sanitarie .
4° INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE PER ANIMALI AVVIATI ALLA MACELLAZIONE
Le ICA forniscono ai titolari dei macelli e al veterinario ufficiale che giudica sulla commestibilità delle carni un quadro sintetico sui precedenti sanitari degli animali e dell'allevamento.
5° PIANO DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY
Il documento attesta le avvenute vaccinazioni sui suini individuati nei precedenti documenti e relativi al lotto di produzione in oggetto .
6° CERTIFICAZIONE UNIFICATA DI CONFORMITA
Evidenzia dati e caratteristiche già presenti in altri documenti relativi ai suini impiegati nella produzione per quanto riguarda: provenienza, razza, età e peso. I suini debbono essere conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San Daniele. Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.
7° REGISTRO CONTROLLO ANIMALI MACELLATI
E’ il documento del controllo ufficiale veterinario presso il macello dei suini macellati relativi al lotto di produzione in oggetto.
8° DOCUMENTO DI TRASPORTO DEL MACELLO
Evidenzia la destinazione o le destinazioni delle carni macellate del lotto per essere trasformate in prodotti finiti dai salumifici.
9° CONTROLLO DI CONFORMITA’
Evidenzia dettagliatamente l’utilizzo che ne viene fatto dei vari “ tagli “ anatomici dei suini macellati che compongono il lotto.
10° DOCUMENTI SPECIFICI
Servono al Titolare della produzione per comunicare al consumatore eventuali caratteristiche particolari del "suo" prodotto.
“I salumi sono anche un alimento, il resto è cultura”